Art. 5.
(Contributi per le attività ittituristiche).

      1. Al fine di promuovere e sostenere l'esercizio delle attività ittituristiche di cui all'articolo 3 esercitate dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), possono essere concessi contributi finanziari, compatibilmente con le normative comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, per interventi, stabiliti con provvedimenti regionali, di restauro, di adattamento e di allestimento dei locali o degli uffici destinati alle attività ittituristiche di cui all'articolo 3, nonché di promozione, attraverso idonei spazi pubblicitari, delle «strade del pesce e delle tipicità ittiche locali».
      2. Le regioni stabiliscono i criteri di priorità per l'accesso ai contributi di cui al comma 1, tenendo presente, in particolare:

          a) il tipo di pesca esercitata;

          b) il possesso dell'abilitazione all'esercizio del pescaturismo;

          c) l'età del richiedente;

          d) l'assunzione dell'impegno, da parte del richiedente, di somministrare agli ospiti in prevalenza prodotti gastronomici a base di specie ittiche normalmente poco note, massive, di pesce azzurro e di frutti di mare, anche acquistate presso altri pescatori professionisti del luogo.

 

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